(massima n. 1)
Il precetto, pur rientrando fra gli atti di parte il cui contenuto e la cui sottoscrizione sono regolati dall'art. 125 c.p.c., non costituisce atto introduttivo di un giudizio, bensė un atto preliminare stragiudiziale, per cui, ove sottoscritto da un procuratore legale che non sia munito di procura in calce al precetto stesso, questo č affetto da nullitā senza che la procura possa essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell'atto a norma del secondo comma dell'art. 125 cit., esulando l'atto di precetto dalla previsione di tale normativa.