(massima n. 1)
L'atto di precetto deve essere sottoscritto dalla parte o dal difensore; quando manchi la sottoscrizione, l'atto č affetto da nullitā insanabile e l'opposizione č proponibile anche dopo il termine di cinque giorni dalla notifica; la nullitā č, invece, sanabile quando il precetto č sottoscritto da difensore non munito di procura al momento della notifica e la denuncia del relativo vizio dā luogo ad opposizione agli atti esecutivi.