(massima n. 1)
La notifica dell'opposizione a precetto da eseguirsi in cancelleria, a norma dell'art. 480 c.p.c., in caso di mancata elezione di domicilio da parte dell'intimante nel comune in cui ha sede il giudice dell'esecuzione, deve essere fatta al difensore e non alla parte personalmente, stante il carattere generale della regola dettata dall'art. 170 c.p.c., secondo cui dopo la costituzione in giudizio le notificazioni e le comunicazioni si fanno al difensore costituito, e senza che il riferimento dell'art. 480 cit. alla «parte istante», quale destinataria dell'atto di opposizione, possa costituire una deroga a tale principio con riguardo alla notifica del medesimo atto.