(massima n. 1)
Il creditore dell'amministrazione pubblica, fornito di titolo esecutivo, ha l'onere di notificare il precetto, atto di natura non processuale, direttamente all'ufficio amministrativo debitore, ai sensi degli artt. 480, ultimo comma, e 144 c.p.c., e non presso l'Avvocatura dello Stato, ex art. 11 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, norma inapplicabile in quanto attinente esclusivamente agli atti giudiziali (né l'invalidità della notificazione può ritenersi sanabile ex art. 156 c.p.c., concernente soltanto gli atti del processo). Ne consegue che il precetto notificato presso l'Avvocatura dello Stato, cioè a soggetto diverso dal suo destinatario, deve ritenersi del tutto inefficace — in quanto non conoscibile da quest'ultimo — e, quindi, inidoneo anche al fine dell'interruzione della prescrizione ex art. 2943 del codice civile.