(massima n. 1)
Il vizio di notificazione del precetto rileva se di gravitā tale da determinare la inesistenza della notificazione, ovvero l'impossibilitā di raggiungere il suo scopo tipico, lasciando a disposizione del debitore un termine per adempiere inferiore a quello minimo di dieci giorni sancito dall'art. 480 cod. proc. civ. sicché, ove tale notificazione sia eseguita da un ufficiale giudiziario territorialmente incompetente la conseguente nullitā, non impedendo il perseguimento delle finalitā del precetto, č sanata dall'avvenuta proposizione, da parte dell'intimato, dell'opposizione ex art. 617 cod. proc. civ..