(massima n. 1)
L'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 480, terzo comma, c.p.c. - come individuata dalla Corte Cost. nella sentenza n. 480 del 2005 - richiede che l'opposizione a precetto debba essere notificata dal debitore presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto dal creditore, e solo in mancanza di tali indicazioni possa essere notificata nel luogo in cui il precetto sia stato notificato, presso la cancelleria del giudice competente per l'esecuzione. Ne consegue che la notificazione dell'opposizione eseguita presso la cancelleria nonostante l'avvenuta elezione di domicilio da parte del creditore procedente, ne determina l'involontaria contumacia, e la successiva notificazione della sentenza nel medesimo luogo deve ritenersi radicalmente inidonea a far decorrere il termine breve per impugnare, atteso che a tal fine la sentenza avrebbe dovuto essere notificata alla parte creditrice personalmente.