(massima n. 1)
Il precetto, il quale è un atto che precede l'esecuzione, può ben contenere anche l'intimazione al pagamento delle spese del precetto stesso, senza che occorra quindi una liquidazione da parte del giudice dell'esecuzione, costituendo tali spese un accessorio di legge alle spese processuali, come quelle di tutti gli atti successivi e conseguenti alla sentenza (notificazione, trascrizione e registrazione della sentenza), ove effettivamente sostenute. Più in generale, va aggiunto che, il giudice che condanni la parte soccombente al pagamento non solo delle spese processuali effettivamente sostenute fino al momento della decisione, ma anche, genericamente, a quelle successive conseguenti, in effetti non si pronuncia su una domanda, ma esplicita quell'obbligo consequenziale, già contenuto nella legge.