(massima n. 1)
Il precetto deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione degli elementi che permettano l'esatta identificazione del titolo esecutivo, in quanto requisito formale indispensabile perché il precetto stesso possa raggiungere lo scopo, che è quello di assegnare al debitore un termine per adempiere l'obbligo risultante dal titolo dispositivo e di preannunciare, per il caso di mancato adempimento, l'esercizio dell'azione esecutiva. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza che aveva accolto l'opposizione agli atti esecutivi, perché non era indicata la data di notificazione del titolo e non era possibile comprendere, a causa dell'inserimento di voci non previste in sentenza, a quale titolo l'intimante avesse fatto riferimento).