(massima n. 1)
Nel processo esecutivo (nel caso di specie, pignoramento presso terzi), a differenza che nel processo di cognizione, il creditore procedente o intervenuto ha l'onere di produrre il titolo esecutivo, ma non anche di provare l'esatto ammontare degli accessori cui ha diritto sulle somme per cui si procede, spettando al giudice dell'esecuzione, in caso rilevi l'erroneitą del calcolo predisposto dalla parte, individuare anche con l'ausilio di una consulenza tecnica il corretto ammontare delle somme da assegnare al creditore a titolo di interessi e rivalutazione. (Nella specie, trattandosi di credito di lavoro, il giudice avrebbe dovuto provvedervi d'ufficio anche ai sensi dell'art. 429 c.p.c.).