(massima n. 1)
L'eccessivitą della somma portata nel precetto non travolge questo per l'intero ma ne determina la nullitą o inefficacia parziale per la somma eccedente, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provvede il giudice, che č investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantitą del credito.