(massima n. 1)
Con riguardo alla esecuzione forzata di titoli giudiziali, ex art. 479 c.p.c., la notificazione del titolo esecutivo può avvenire separatamente dalla notificazione del precetto, oppure contestualmente a questa. Mentre nel secondo caso è richiesta la notificazione di un atto complesso, contenente il titolo esecutivo ed il precetto redatto di seguito al primo, nel primo l'atto di precetto deve contenere solo il riferimento all'avvenuta notificazione del titolo esecutivo.