(massima n. 1)
Alla stregua del principio (ricavabile dal primo comma dell'art. 477 c.p.c.), nel caso di titolo esecutivo emesso nei confronti di un determinato debitore, il creditore, il quale intende esercitare l'azione esecutiva nei confronti del successore a titolo universale del detto debitore, deve provvedere alla notificazione del titolo, in forma esecutiva, al successore, anche quando la notificazione di esso sia gią stata effettuata nei confronti dell'originario debitore.