(massima n. 1)
Nel procedimento di convalida di licenza per finita locazione o di sfratto, non trova applicazione la deroga, contenuta nell'art. 3 della legge 7 ottobre 1969 n. 742 in relazione all'art. 92 dell'ordinamento giudiziario, della sospensione dei termini durante il periodo feriale, per la fase a rito ordinario che consegue all'opposizione dell'intimato e alla pronuncia o al diniego dell'ordinanza di rilascio. Ne consegue che al termine lungo per l'impugnazione della sentenza resa a conclusione del giudizio ordinario devesi aggiungere quello di quarantasei giorni di sospensione per il periodo feriale.