(massima n. 1)
L'art. 447 bis c.p.c., introdotto dall'art. 70 della legge n. 353 del 1990, nell'unificare tutte le controversie in materia di locazione, di comodato di immobili urbani e di affitto di aziende, quanto al rito applicabile ed alla competenza territoriale, non ha modificato la portata delle relative norme, né gli effetti della inosservanza di esse. Ne consegue che l'omesso mutamento del rito da ordinario a speciale, ai sensi dell'art. 426 c.p.c., mutamento previsto, per i giudizi nelle materie indicate dallo stesso art. 447 bis, pendenti alla data del 30 aprile 1995, dall'art. 90, comma settimo, della citata legge n. 353 del 1990, non spiega effetti invalidanti, neanche in grado di appello, come gią chiarito dalla giurisprudenza di legittimitą con riferimento all'art. 426 citato, sulla sentenza, tranne che abbia inciso sulla determinazione della competenza, sul contraddittorio, sui diritti della difesa o sul regime delle prove.