(massima n. 1)
L'art. 447 bis, secondo comma, c.p.c., concernente le controversie in materia di locazione, di comodato e di affitto di aziende, ha riguardo alla sola competenza per territorio del giudice del luogo dove č posto il bene, sancendo la nullitā delle clausole di deroga ad essa; ne consegue che non č colpita da detta sanzione la clausola di compromissione in arbitri di una di tali controversie.