(massima n. 1)
La controversia inerente agli obblighi contributivi facenti carico ad un libero professionista rientra nella competenza del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione risiede l'attore, ai sensi dell'art. 444, primo comma, c.p.c. (come modificato dall'art. 86 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51), atteso che il disposto del terzo comma della stessa norma (come modificato dall'art. 86 citato), il quale, per le controversie relative agli obblighi «dei datori di lavoro», prevede la competenza territoriale del tribunale della sede dell'ufficio dell'ente creditore, non è suscettibile di applicazione estensiva o analogica all'infuori dei casi espressamente contemplati, introducendo un'eccezione al principio generale di cui al primo comma.