(massima n. 1)
Le violazioni amministrative concernenti la materia del lavoro o della previdenza e assistenza obbligatorie che rientrano tra quelle indicate dagli artt. 409 e 442 c.p.c., e sono pertanto soggette al rito speciale del lavoro, sono solo quelle indicate dall'art. 35 legge n. 689 del 1981 (violazioni consistenti nell'omissione totale o parziale dei contributi e premi o violazioni dalle quali derivi l'omesso o parziale versamento di contributi e premi), norma che ha la funzione di valutazione legale tipica della natura del giudizio di opposizione e che esclude il ricorso a criteri ontologici diversi (fattispecie in materia di regolamento di competenza).