(massima n. 1)
Il giudice del lavoro territorialmente competente a conoscere delle opposizioni a cartella esattoriale per crediti previdenziali ai sensi dell'art. 444, terzo comma, c.p.c. , attinenti a questioni di rito e di merito, č il giudice del lavoro del luogo ove ha sede l'ufficio dell'ente preposto ad esaminare la posizione assicurativa dei lavoratori, non potendo affermarsi la competenza di giudici diversi, ove l'opposizione sia proposta per motivi non di merito, sulla scorta del tenore letterale dell'art. 24, comma 6 del D.L.vo n. 46 del 1999, sia per l'insussistenza di alcuna disposizione normativa che preveda una procedura di opposizione a cartella esattoriale, per ragioni non di merito, avanti a diverso giudice, sia in considerazione dell'unitarietā del giudizio di opposizione, quale emerge dalla previsione della chiamata in causa dell'ente impositore da parte del concessionario nei casi di opposizione proposta per ragioni anche di merito (art. 39, D.L.vo n. 112 del 1999). (La S.C., regolando la competenza in controversia in cui il ricorrente aveva dedotto un vizio di notifica della cartella esattoriale, ha affermato, in applicazione del principio di cui in massima, la competenza per territorio del tribunale di Matera, sul presupposto che la cartella di pagamento opposta era stata emessa dall'ufficio Inps della cittā lucana e che a nulla rilevava che l'opposizione concernesse questioni non di merito).