(massima n. 1)
Il diritto, previsto dall'art. 429 c.p.c. norma che si pone in rapporto di specialitā con l'art. 1224 c.c., di guisa che l'applicabilitā del primo esclude il ricorso al secondo agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria, esteso ai crediti relativi a prestazioni di previdenza sociale dalla sentenza n. 156 del 1991 della Corte costituzionale che estende la sua efficacia anche relativamente ai giudizi pendenti e inerenti a rapporti sorti in precedenza, anche se giā esauriti decorre dal giorno in cui si sono verificate le condizioni di responsabilitā dell'istituto debitore per il ritardo nell'adempimento, e, quindi, dopo centoventi giorni dalla presentazione della domanda senza che l'istituto si sia pronunciato. Per l'applicazione ai suddetti crediti della norma sopra citata non č necessaria una espressa domanda, con la conseguenza che, ove siffatta domanda sia formulata in grado di appello, essa non costituisce domanda nuova, essendo il giudice tenuto a pronunciare sull'intero credito del pensionato e, quindi, a provvedere alla rivalutazione anche d'ufficio, sempre che non si sia formato sul punto il giudicato.