(massima n. 1)
In materia di prestazioni accessorie erogate da enti pubblici non economici a favore dei dipendenti che cessano dal servizio, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, cui, a norma dell'art. 7, comma secondo, della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, sono devolute le controversie di pubblico impiego, trova deroga in favore di quella del giudice ordinario, ai sensi degli artt. 442 e 443 c.p.c., solo ove si tratti di prestazioni aventi univoca natura previdenziale (il che va accertato con riguardo all'erogazione in sé, indipendentemente dalla circostanza che essa sia o no a carico di un soggetto diverso o dello stesso datore di lavoro), atteso che le prestazioni aventi carattere integrativo della retribuzione, sia pure con modalitą attuative richiamanti le erogazioni previdenziali, sono caratterizzate da una stretta inerenza al rapporto di pubblico impiego, nel quale trovano titolo immediato e diretto. Pertanto, la controversia avente ad oggetto la pensione integrativa in favore dell'ex dipendente della soppressa Associazione nazionale per il controllo della combustione, in mancanza di elementi che ne facciano ritenere la detta natura previdenziale e stante per contro la non configurabilitą, rispetto al relativo fondo di previdenza, di una struttura patrimoniale e finanziaria distinta dall'amministrazione datrice di lavoro, spetta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.