(massima n. 1)
Il credito vantato dal lavoratore nei confronti del datore di lavoro per le somme trattenute sullo stipendio e versate all'Inps a titolo di contribuzione previdenziale, nel caso in cui sia accertata l'insussistenza del debito previdenziale, ha natura retributiva e, conseguentemente, ad esso si applica l'art. 429, c.p.c., in materia di interessi e rivalutazione monetaria, indipendentemente dall'accertamento della responsabilità del datore di lavoro, essendo irrilevante che le trattenute siano state effettuate in forza di una legge successivamente dichiarata costituzionalmente illegittima, dovendo altresì ritenersi riservata alla discrezionalità del legislatore ordinario la successiva emanazione di norme di favore per l'Inps in ordine alle modalità del rimborso, delle quali il datore di lavoro non può giovarsi, in quanto concernenti il rapporto pubblicistico intercorrente tra questi e l'ente previdenziale. (Fattispecie relativa ad azione di ripetizione delle trattenute eseguite dal Consorzio provinciale trasporti casertani sulle retribuzioni dei dipendenti in conseguenza della sentenza della Corte costituzionale n. 261 del 1991 in materia di ampliamento dell'ambito di applicabilità degli sgravi contributivi in favore delle imprese industriali operanti nel Mezzogiorno).