(massima n. 1)
La scelta dell'ausiliare è rimessa al potere discrezionale del giudice, il quale, non esistendo alcun espresso divieto al riguardo, può, nel giudizio di appello, nominare lo stesso consulente che abbia già prestato assistenza in primo grado, salvo il potere delle parti di far valere mediante istanza di ricusazione ai sensi degli artt. 63 e 51 c.p.c. gli eventuali dubbi circa la obiettività e l'imparzialità del consulente stesso, i quali, ove l'istanza di ricusazione — alla quale non è equiparabile la richiesta di revoca dell'ordinanza di nomina del detto consulente — non sia stata proposta, non sono più deducibili mediante il ricorso per cassazione.