(massima n. 1)
Nelle controversie in tema d'invaliditā pensionabile, il rinnovo della consulenza tecnica in grado di appello che, in linea di principio, č meramente facoltativo, a norma del combinato disposto degli artt. 441, 442 e 445 c.p.c. s'impone, di regola, qualora l'assicurato alleghi e documenti aggravamenti di malattia o insorgenza di nuove infermitā, che il giudice di secondo grado debba valutare ed il cui riscontro richieda indagini tecniche.