(massima n. 1)
Nelle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatoria che richiedono accertamenti tecnici, la nomina di un consulente tecnico č obbligatoria per il giudice di primo grado ai sensi dell'art. 445 c.p.c., mentre č facoltativa per il giudice d'appello, il quale, tuttavia, č tenuto, a pena di nullitā del procedimento di secondo grado, a disporre la suddetta consulenza ove essa risulti omessa nel giudizio di primo grado;