(massima n. 1)
Qualora il giudice d'appello dissenta dalle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio di secondo grado ed accolga quelle del consulente tecnico di primo grado, che siano state contestate dalla parte interessata, egli deve non soltanto enunciare le ragioni che lo inducono ad accettare la prima consulenza, ma deve specificamente contestare le contrastanti valutazioni della seconda consulenza, anche in relazione alle critiche delle parti.