(massima n. 1)
Nel rito del lavoro, la determinazione del valore di una controversia, ai fini dell'appellabilità o meno della sentenza ai sensi dell'art. 440 c.p.c., va effettuata alla stregua del valore del bene preteso dall'attore, al quale vanno sommati, ai sensi dell'art. 10 c.p.c., soltanto gli interessi, le spese e i danni anteriori alla proposizione della domanda e non anche le spese del procedimento instaurato per conseguire il bene anzidetto. Tale principio trova applicazione anche quando si tratti di stabilire l'appellabilità o meno della sentenza che ha concluso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, con la conseguenza che il valore originario della controversia non può essere dilatato con l'aggiunta delle spese liquidate con il decreto opposto, essendo queste non anteriori, ma successive alla domanda proposta con il deposito del ricorso ex art. 638 c.p.c.