(massima n. 1)
Il valore della controversia di lavoro, ai fini dell'applicabilitą della regola dell'art. 440 c.p.c. (sull'inappellabilitą e la conseguente ricorribilitą per cassazione delle sentenze che hanno deciso una controversia di valore non superiore a lire cinquantamila) deve essere determinato tenendo conto, in aggiunta all'importo-base del credito del lavoratore, anche della rivalutazione monetaria e degli interessi, pur se non richiesti nel ricorso introduttivo, in quanto compresi nell'oggetto della domanda ai sensi dell'art. 429, comma terzo, c.p.c.