(massima n. 1)
Il principio dell'ultrattivitą del rito, in forza del quale, ove una controversia sia stata trattata in primo grado con rito ordinario anziché con quello del lavoro, vanno seguite le forme ordinarie anche per la proposizione del relativo gravame, salva la possibilitą che il giudice dell'appello, ricorrendone i presupposti, disponga il passaggio al rito speciale, ai sensi dell'art. 439 c.p.c., si applica anche per la determinazione della forma dell'eventuale atto di riassunzione del giudizio in appello, con la conseguenza che, qualora questo sia stato ritualmente introdotto con citazione a udienza fissa in attuazione del detto principio, sebbene relativamente ad una controversia soggetta alle disposizioni introdotte con la legge n. 533 del 1973, anche la riassunzione va eseguita in modi ordinari.