(massima n. 1)
Il riscontro, in sede di gravame, dell'erronea trattazione della causa fin dal momento della sua introduzione in primo grado, con il rito ordinario anziché con il rito del lavoro, impone al giudice d'appello di disporre il cambiamento del rito medesimo, in base alle norme degli artt. 426 e 439 c.p.c., ma non spiega effetti invalidanti sull'attività processuale in precedenza compiuta (sempreché sussista la competenza del giudice adito), né, in particolare, può implicare la nullità della sentenza di primo grado, sotto il profilo della mancata lettura del dispositivo in udienza, trattandosi di nullità ricorrente soltanto nel caso in cui la relativa pronuncia venga emessa secondo il rito del lavoro.