(massima n. 1)
Nel rito del lavoro — che si applica anche alle controversie in materia di locazione urbana, ai sensi degli artt. 30, 45 e ss. L. 27 luglio 1978, n. 392 — l'introduzione del giudizio di appello con citazione, quando questa è stata depositata nei termini indicati dagli artt. 434 comma 2 e 327 comma 1 c.p.c., determina soltanto la necessità processuale del mutamento del rito, ai sensi dell'art. 439 c.p.c. (nelle cause di lavoro) o dell'art. 52 L. n. 392/1978 (nelle cause di locazione), o, in mancanza, una mera irregolarità processuale attinente ad una questione di rito, che non può essere autonomamente dedotta come motivo di gravame e che assume rilievo, ai fini dell'impugnazione solamente se abbia arrecato alla parte un pregiudizio processuale che abbia inciso sulla competenza, sul regime delle prove o sui diritti di difesa.