(massima n. 1)
Nel caso in cui il giudice di primo grado non abbia provveduto nel merito riguardo a una domanda riconvenzionale condizionata all'accoglimento della domanda principale, avendo rigettato quest'ultima domanda, non č richiesto l'appello incidentale ai fini della devoluzione nel giudizio di secondo grado della medesima domanda condizionata, essendo necessaria e sufficiente la sua mera riproposizione a norma dell'art. 346 c.p.c. (con la memoria di risposta di cui agli artt. 436 e 416 c.p.c., nel rito del lavoro). D'altra parte, nel caso in cui una domanda subordinata sia stata accolta in primo grado in relazione al rigetto della domanda principale della medesima parte, la pronuncia nel merito sulla stessa in appello resta condizionata al permanere della decisione negativa sulla domanda principale, con la conseguenza che l'accoglimento in appello di quest'ultima impone la riforma della pronuncia di accoglimento della subordinata, con la declaratoria del suo assorbimento, a prescindere dall'esistenza o meno di un'impugnazione riguardo ad essa. (Nella specie la Suprema Corte ha ritenuto, preliminarmente, che il «rigetto» della domanda riconvenzionale condizionata enunciato nel dispositivo della sentenza di primo grado dovesse essere interpretato come rigetto in rito per assorbimento, in base alle specificazioni contenute nella parte espositiva della sentenza).