(massima n. 1)
Nel rito del lavoro, la mancata notificazione alla controparte della memoria di costituzione, contenente l'appello incidentale, nel termine prescritto dal terzo comma dell'art. 436 c.p.c. comporta la decadenza dal diritto ad impugnare, il quale non può ritenersi compiutamente esercitato attraverso la sola formalità del deposito di detta memoria, ma implica necessariamente il compimento della successiva attività notificatoria, come strumento inteso a soddisfare l'imprescindibile esigenza che l'impugnazione e le ragioni che la sorreggono siano portate a conoscenza dell'appellante principale.