(massima n. 1)
Nel rito del lavoro, l'appello incidentale deve essere proposto almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata per la discussione; tale termine č soggetto alla regola di cui all'art. 155, primo comma, c.p.c. dell'esclusione dal computo del solo dies a quo, coincidente con l'udienza di discussione, e del computo del momento terminale, costituito dal decimo giorno calcolato a ritroso; non trova invece applicazione la regola di cui all'art. 155, ultimo comma, c.p.c., secondo cui se il giorno di scadenza č festivo la scadenza del termine č prorogata al primo giorno seguente non festivo, in quanto in tal modo si produrrebbe l'abbreviazione del termine con pregiudizio del diritto di difesa della parte destinataria dell'iniziativa processuale.