(massima n. 1)
In materia di impugnazioni civili, dal coordinamento della previsione di cui all'art. 416, terzo comma, c.p.c. con quella di cui al successivo art. 436 (secondo cui al giudizio di appello si applicano «in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 416») si evince che l'onere a carico della parte appellata di «prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda» non riguarda tutto l'impianto difensivo dell'appellante, bensģ esclusivamente i fatti che quest'ultimo ha affermato nell'atto di appello.