(massima n. 1)
Nel rito speciale del lavoro, la nullitā della notificazione dell'atto di appello per violazione del termine stabilito dall'art. 435, terzo comma č suscettibile di sanatoria ai sensi dell'art. 291, primo comma c.p.c. e quindi per effetto della costituzione della parte appellata, ovvero, in alternativa, mediante valida rinnovazione della notificazione da espletare nel termine perentorio all'uopo assegnato, salvo tuttavia, quanto alla prima ipotesi, e sempre che l'appellato, nel costituirsi in giudizio abbia lamentato la lesione dell'intervallo minimo che deve intercorrere fra la data della notificazione e quella dell'udienza, l'obbligo del tribunale di fissare altra udienza di discussione, in guisa tale da ripristinare il termine violato.