(massima n. 1)
Nel rito del lavoro, l'inosservanza, in sede di ricorso in appello, del termine dilatorio a comparire non comporta la nullitą dello stesso atto di appello, bensģ quella della sua notificazione, sanabile ex tunc per effetto di spontanea costituzione dell'appellato o di rinnovazione, disposta dal giudice ex art. 291 c.p.c., la mancanza della quale, pur in difetto di detta costituzione, comporta la nullitą dell'intero giudizio di gravame, il cui rilievo in sede di ricorso per cassazione avverso la sentenza conclusiva del giudizio medesimo impone l'annullamento di questa con rinvio della causa ad altro giudice equiordinato, cui spetterą di assegnare un termine per la rinnovazione della notificazione dell'atto di appello ovvero di fissare una nuova udienza di discussione che l'appellante dovrą notificare alla controparte presso il procuratore costituito, in una col ricorso, nel rispetto del termine di cui all'art. 435, terzo comma c.p.c.