(massima n. 1)
Nel nuovo rito del lavoro, il termine di dieci giorni, previsto dall'art. 435 c.p.c., per la notifica all'appellato del ricorso in appello e del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza — che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 15 del 14 gennaio 1977, decorrono non dalla data di detto decreto bensì da quella della comunicazione dell'avvenuto deposito dello stesso — non è perentorio e la sua inosservanza non comporta alcuna decadenza, purché siano rispettati i termini di comparizione di cui al terzo e quarto comma dell'articolo medesimo.