(massima n. 1)
La notificazione è semplicemente nulla e non giuridicamente inesistente quando sia fatta nei confronti del destinatario mediante consegna in luogo diverso da quello stabilito dalla legge, ma che abbia tuttavia qualche nesso o riferimento con il destinatario medesimo. In tal caso, quindi, la notificazione è suscettibile di sanatoria — in difetto di costituzione del convenuto in giudizio — mediante rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c., che trova applicazione anche nel rito del lavoro e nel relativo giudizio di appello, in cui la notificazione adempie alla sola funzione della vocatio in ius (la proposizione dell'impugnazione avvenendo per effetto del deposito del ricorso). (Nella specie, la S.C. ha annullato la sentenza con cui il giudice di merito aveva ritenuto inesistente la notificazione di un ricorso d'appello in materia previdenziale notificato all'Inps presso il procuratore costituito in primo grado, ma non nel suo domicilio presso l'ufficio legale dell'istituto, ma — in violazione dell'art. 330 c.p.c. — nella sede provinciale dell'ente, nella medesima città).