(massima n. 1)
Ove nella copia del decreto ex art. 435 c.p.c., notificata con il ricorso tempestivamente depositato per la riassunzione del giudizio di rinvio nel rito del lavoro, manchi l'indicazione della data di fissazione dell'udienza di discussione, il difetto della vocatio in ius della controparte comporta, ove quest'ultima non si sia costituita, la nullitą del procedimento di rinvio e della relativa sentenza con la conseguenza della rinnovazione di tali atti ma non della estinzione del processo ex art. 393 c.p.c., non incidendo l'anzidetto difetto sulla regolaritą del rapporto processuale.