(massima n. 1)
Nel rito del lavoro, l'omessa indicazione — nella copia notificata del ricorso in appello e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di discussione — del giudice designato come relatore non configura una nullità della vocatio in jus, trattandosi di un'indicazione non essenziale, inidonea a rendere totalmente lacunoso il provvedimento notificato ovvero a determinare una così rilevante difformità fra l'originale del ricorso e del decreto e la copia notificata da rendere inintelligibile il contenuto intrinseco del provvedimento e non individuabile nelle sue forme essenziali l'atto in questione.