(massima n. 1)
Nel rito del lavoro, l'improcedibilità dell' appello per la mancata notifica del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza è rilevabile dal giudice d'ufficio, non essendo la procedibilità del ricorso disponibile dalle parti. Ne consegue che, qualora il giudice di appello non vi abbia provveduto, essa può essere dichiarata in sede di legittimità, a prescindere dalla deduzione del vizio nel giudizio di appello da parte dell'appellato rimasto contumace in tale sede.