(massima n. 1)
Nel giudizio di appello soggetto al rito del lavoro, il vizio della notificazione omessa o inesistente č assolutamente insanabile e determina la decadenza dell'attivitā processuale cui l'atto č finalizzato (con conseguente declaratoria in rito di chiusura del processo, attraverso l'improcedibilitā), non essendo consentito al giudice di assegnare all'appellante un termine per provvedere alla rinnovazione di un atto mai compiuto o giuridicamente inesistente, senza che sull'inerzia della parte possa avere influenza (ai fini di una possibilitā di sanatoria) l'avvenuta precedente regolare notifica del provvedimento di fissazione dell'udienza per la decisione sulla richiesta di inibitoria ex art. 283 c.p.c., trattandosi di attivitā che ha esaurito la propria valenza propulsiva nell'ambito della diversa fase cautelare.