(massima n. 1)
A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 15 del 1977, dichiarativa dell'illegittimitą costituzionale dell'art. 435, secondo comma, c.p.c. nella parte in cui non prevede che all'appellante sia data comunicazione dell'avvenuto deposito del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di discussione e che da tale comunicazione decorra il termine per la notifica all'appellato, la cancelleria ha l'obbligo di comunicare all'appellante, che ha depositato il ricorso d'appello, il decreto presidenziale predetto, con la conseguenza che, in difetto di tale comunicazione, non č ipotizzabile l'inammissibilitą dell'appello per la mancata comparizione, all'udienza di discussione, dell'appellato che non abbia ricevuto tempestiva notificazione del ricorso e del decreto.