(massima n. 1)
In tema di proposizione dell'appello secondo il rito del lavoro, ciò che fa sorgere a carico dell'appellante — che abbia tempestivamente depositato il ricorso presso la cancelleria del giudice adito — l'onere di notificazione, al fine di completare la complessa fattispecie introduttiva del giudizio, è la comunicazione (dovutagli ai sensi dell'art. 435 c.p.c., nel testo risultante dalla parziale declaratoria di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 15 del 1977) dell'avvenuto deposito del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di discussione, in difetto della quale permane l'effetto preclusivo del giudicato conseguente al deposito suddetto, che non perde efficacia se non allorché, disposta dal collegio la fissazione dell'udienza di discussione e comunicati all'appellante ricorso, decreto e verbale di udienza, lo stesso ometta la notificazione all'appellato od esegua una notificazione nulla o inesistente, senza che intervenga una valida sanatoria del vizio, come, almeno con riguardo al caso della semplice nullità, la costituzione dell'appellato o la rinnovazione ex art. 291 c.p.c.