(massima n. 1)
In tema di processo del lavoro, non esistendo in grado di appello una fase istruttoria e non essendovi, quindi, alcun giudice istruttore, ma solo un relatore, non è applicabile il principio dell'immutabilità del giudice sancito dall'art. 174 c.p.c., sicché, con decreto presidenziale emesso ai sensi dell'art. 435 c.p.c., è possibile sostituire un relatore ad un altro fino all'udienza di discussione. Ove, poi, venga designato, quale nuovo relatore, il magistrato che, in primo grado, aveva istituito il processo, senza, tuttavia, pervenire ad una decisione a seguito di trasferimento ad altre funzioni, si deve escludere che il medesimo incorra, per la precedente attività espletata nel medesimo giudizio, in una incompatibilità, dipendendo quest'ultima soltanto dall'assunzione della decisione in tribunale e non dal mero espletamento dell'attività istruttoria.