(massima n. 1)
La competenza del giudice d'appello č funzionale ed inderogabile ai sensi dell'art. 341 c.p.c. e del successivo art. 433 c.p.c. relativo alle controversie di lavoro e previdenziali, in considerazione della peculiaritā del giudizio di impugnazione che č circoscritto dalle censure esplicitamente formulate dalle parti in relazione alla decisione emessa dal primo giudice e che non č compatibile, salvo i casi espressamente previsti dalla legge, come avviene per le questioni rilevabili d'ufficio, con la trattazione di questioni non discusse nel precedente grado di giudizio. Ne consegue che nelle controversie che si svolgono con il rito del lavoro l'incompetenza per territorio ed ora, a seguito della modifica introdotta nell'art. 38 c.p.c. dall'art. 4 della legge 26 novembre 1990, n. 353, anche quella per materia in relazione alle cause che hanno avuto inizio dopo il 30 aprile 1995, ove non eccepite dalla parte e non rilevato d'ufficio dal giudice in primo grado, nei modi e nei termini stabiliti dalla legge (artt. 38 e 428 c.p.c.) non possono essere dedotte d'ufficio o su eccezione di parte per la prima volta in grado di appello, dovendo essere individuata la competenza in tale grado facendo esclusivo riferimento alla circoscrizione del giudice che ha emesso la sentenza impugnata.