(massima n. 1)
Nel rito del lavoro, il principio generale dell'impugnabilità della sentenza solo dopo che, con il deposito in cancelleria del testo della stessa, completo di dispositivo e motivazione, sia venuto a compimento il relativo procedimento di formazione, soffre la sola deroga eccezionalmente prevista dall'art. 433 (appello con riserva di motivi) per il caso in cui sia stata intrapresa l'esecuzione forzata sulla base del dispositivo letto in udienza e, pertanto è inammissibile il ricorso per cassazione notificato dopo tale lettura e prima del compimento del deposito suddetto, ferma restando la possibilità di tempestiva proposizione di un nuovo ricorso successivamente al deposito stesso, non ostandovi il disposto dell'art. 358 c.p.c., a norma del quale soltanto l'intervenuta dichiarazione giudiziale di inammissibilità o improcedibilità del gravame — e non anche la semplice pendenza di un'impugnazione in sé inammissibile o improcedibile — vale a precludere, sempre che il termine utile non sia decorso, la sua valida rinnovazione.