(massima n. 1)
Nel rito delle controversie di lavoro, l'art. 433, secondo comma, c.p.c. - il quale prevede la proponibilitą dell'appello prima del deposito della sentenza, nell'ipotesi in cui l'esecuzione sia stata iniziata in base al dispositivo letto in udienza - configura una norma di carattere eccezionale, insuscettibile di interpretazione analogica, con la conseguenza che, in tutti gli altri casi, il potere d'impugnazione postula che sia stata depositata la sentenza completa di tutti i suoi elementi costitutivi, poiché solo con tale adempimento il provvedimento assurge a giuridica esistenza nella sua interezza, a nulla rilevando che la parte che intende proporre impugnazione possa essere in grado, in relazione alla particolare fattispecie o situazione processuale, di svolgere compiutamente le proprie censure.