(massima n. 1)
La sola intimazione del precetto, sulla base del dispositivo di sentenza di condanna esecutiva, pronunciata in primo grado in una controversia di lavoro, non costituisce, secondo i principi ordinari, inizio dell'esecuzione forzata e non consente, quindi, la proposizione dell'appello con riserva dei motivi ex art. 433, comma secondo, c.p.c.; tuttavia l'inammissibilità del gravame così sperimentato anteriormente al deposito della sentenza non impedisce di riconoscere nel successivo atto di deposito dei motivi un nuovo valido appello autonomamente rilevante, ove in esso si rinvengano tutti i requisiti di siffatta impugnazione indicati dagli artt. 434 e 414 del codice di rito, atteso che non si può avere irreparabile consumazione del diritto all'impugnazione quando questa sia stata una prima volta proposta in mancanza dello stesso suo oggetto, costituito dalla sentenza completa di tutti i suoi elementi costitutivi e ritualmente pubblicata.