(massima n. 1)
L'appello con riserva dei motivi, previsto con riferimento al rito del lavoro dal secondo comma dell'art. 433 c.p.c., non è ammissibile nelle controversie in tema di locazione soggette al medesimo rito, poiché l'art. 51 della legge 27 luglio 1978 n. 392 non richiama, con riferimento all'appello contro le sentenze del pretore, il predetto art. 433, che prevede al secondo comma tale forma di impugnazione, né il secondo comma dell'art. 438 c.p.c. che, richiamando, a sua volta, il secondo comma dell'art. 431 c.p.c., prevede la possibilità di procedere ad esecuzione in base al solo dispositivo; senza che detta differenza di trattamento si ponga in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, trattandosi di situazioni e rapporti diversi, come tali non suscettibili di una disciplina omogenea.